Oggi parliamo della Dichiarazione F-Gas e di cosa c’è da sapere a riguardo della normativa.
I gas fluorati rappresentano un grave pericolo per l’ambiente, soprattutto per l’effetto serra. Per questo dal 2012 vige l’obbligo, per imprese e liberi professionisti che gestiscono apparecchiature e impianti che emettono questi gas, di effettuare la Dichiarazione F-Gas. Con gli anni la normativa è cambiata, fino al nuovo D.P.R. entrato in vigore il 24 gennaio 2019, ma la sostanza è la stessa.
L’obbligo della Dichiarazione F-Gas, dunque, persiste per tutti gli operatori del settore venditori, frigoristi, installatori e manutentori che praticano attività su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore; compreso operazioni come: controllo perdite, recupero f-gas, installazione, riparazione, manutenzione, assistenza e smantellamento, che precedentemente non erano contemplate dalla normativa.
Data la pericolosità dei gas fluorati per l’ambiente, l’obiettivo della Dichiarazione F-Gas è quello di avere una tracciabilità dei gas e degli impianti che li contengono e, a tal fine, è stata istituita una Banca Dati sui gas fluorurati ad effetto serra, gestita dalle Camere di Commercio competenti.
Chi deve fare la dichiarazione F-Gas
I professionisti e le imprese sono tenuti ad effettuare la Dichiarazione F-Gas per via telematica, entro 30 giorni dalla data di intervento, i dati relativi alle vendite di vendite di f-gas, delle apparecchiature che li contengono. In particolare, le operazioni che vanno dichiarate sono: l’installazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d’aria e di pompe di calore fisse; gli interventi di controllo delle perdite, di manutenzione o di riparazione delle apparecchiature già installate; le attività di smantellamento delle apparecchiature sopra citate.
Cosa deve contenere la dichiarazione
La Dichiarazione F-Gas per ciascuna operazione deve contenere tutte le informazioni dettagliate, a partire dalla data, numero di fattura o scontrino dell’acquisto, per arrivare alla quantità e tipologia di gas fluorurati a effetto serra presenti o eventualmente aggiunti durante l’installazione oppure durante il controllo, la manutenzione o la riparazione dell’impianto. Vanno inoltre dichiarati l’anagrafica dell’operatore, la data e il luogo dell’installazione, la tipologia e il codice univoco dell’apparecchiatura e, se i gas-F installati sono stati riciclati o rigenerati anche il nome e l’indirizzo e il numero di certificato dell’impianto di riciclaggio o rigenerazione. Infine, il professionista potrà inserire eventuali osservazioni oltre ai dati identificativi della persona fisica certificata o dell’impresa certificata che ha effettuato l’installazione oppure l’intervento di controllo, riparazione o manutenzione.
Ed anche se la nuova normativa obbliga gli operatori del settore a svolgere la Dichiarazione F-Gas, gli utenti che detengono apparecchiature contenenti tali gas, a loro volta, sono obbligati al mantenimento dei registri relativi agli impianti per cinque anni. Tutte le operazioni sopracitate, infatti, devono essere registrate a norma di legge, come previsto all’articolo 6 del Regolamento (UE) n. 517/2014 e tenuti a disposizione dell’Autorità nazionale competente o della Commissione europea per 5 anni.